TAR Toscana, sez. I, 16 ottobre 2026, n. 1950
Calcolo e rettifica del punteggio
Quando il bando stabilisce che il voto di una prova è determinato dalla media aritmetica delle valutazioni delle sue componenti, senza prevedere arrotondamenti, la commissione non può introdurre correttivi che consentano al candidato di raggiungere la soglia minima di idoneità.
È pertanto legittima la rettifica del punteggio da 70 a 69,50 centesimi, con conseguente esclusione del candidato, quando essa ripristini il risultato derivante dall’applicazione del criterio previsto dal bando. La rettifica non modifica i criteri di valutazione, ma ne assicura il rispetto, a tutela della trasparenza e della parità di trattamento.
Impugnazione del criterio di calcolo
Se il risultato richiesto dal candidato presuppone la rimozione del criterio di calcolo fissato dal bando, l’impugnazione dei soli atti applicativi non è sufficiente. La clausola non contestata continua infatti a vincolare lo svolgimento della procedura.
