La Corte d’Appello di Firenze, Sez. Lavoro, 31 agosto 2026, n. 487/2026 affronta questioni di non poco rilievo nell’ambito di un contenzioso piuttosto complesso. Si statuisce, innanzitutto, che grava sul lavoratore che agisca per il riconoscimento di differenze retributive l’onere di provare che voci della busta paga formalmente qualificate come “trasferta” o “rimborso spese” occultino in realtà compensi di diversa natura (nella specie, provvigioni da contratto di procacciamento d’affari con altra società del gruppo); tale onere non è assolto qualora agli atti risultino documenti di rendicontazione delle trasferte sottoscritti dallo stesso lavoratore e mai da questi disconosciuti, unitamente ad altri elementi documentali di segno contrario (fatture emesse per le provvigioni, contratto di procacciamento con soggetto giuridico distinto dal datore di lavoro). Si precisa poi, intervenendo su un tema di particolare attualità, che il controllo effettuato dal datore di lavoro mediante il dispositivo di localizzazione satellitare installato su smartphone aziendale, regolarmente autorizzato dall’Ispettorato del lavoro, non integra violazione del divieto di controllo a distanza ex art. 4 Stat. Lav., specie ove l’accertamento della condotta illecita del lavoratore (nella specie, lo svolgimento di un’attività di scorta armata in concorrenza con quella del datore di lavoro) sia stato in concreto condotto anche mediante appostamenti diretti e riscontri testimoniali autonomi rispetto al dato di localizzazione. Infine si ricorda che, ai fini della declaratoria di nullità del licenziamento per motivo ritorsivo, la mera cronologia sospetta tra la richiesta di chiarimenti del lavoratore su compensi maturati e il successivo procedimento disciplinare non è sufficiente, dovendo il motivo illecito costituire l’unica ed effettiva ragione del recesso; l’accertata sussistenza, in esito all’istruttoria, dell’addebito disciplinare relativo allo svolgimento di un’attività lavorativa parallela e concorrenziale, svolta anche coinvolgendo altri dipendenti a loro insaputa, esclude la natura ritorsiva del licenziamento e ne conferma la proporzionalità, trattandosi di condotta continuativa e non episodica.
a cura dello Studio Legale Avv. Mauro Montini
illecito, licenziamento
Onere della prova sulla natura simulata di voci retributive, localizzatore satellitare su dispositivo aziendale autorizzato, art. 4 statuto dei lavoratori e licenziamento ritorsivo
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