a cura dello Studio Legale Avv. Mauro Montini

appalti, dipendente, trasferimento

Trasferimento di dipendente non gradito dal committente nell’ambito di un appalto di servizi e possibili riflessi disciplinari

Il Tribunale di Firenze, Sez. Lav, 29 luglio 2026, n. 1922 affronta tematiche di non poco rilievo nell’ambito della gestione del personale impiegato negli appalti. Si afferma, infatti, in primo luogo che il controllo giurisdizionale sulle comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive che legittimano il trasferimento del lavoratore ex art. 2103 c.c. deve limitarsi ad accertare la sussistenza effettiva di dette ragioni e la loro corrispondenza alle finalità tipiche dell’impresa, senza poter sindacare il merito della scelta datoriale, non dovendo quest’ultima presentare i caratteri dell’inevitabilità, essendo sufficiente che il trasferimento costituisca una delle scelte ragionevoli adottabili sul piano tecnico-organizzativo. In questo contesto, conclude il Tribunale di Firenze, la mancanza di gradimento del lavoratore da parte del committente di un appalto di servizi, anche in assenza di specifica clausola contrattuale, colloca il mutamento di sede tra le scelte ragionevoli che il datore di lavoro appaltatore può adottare, tenuto conto dell’incidenza negativa della situazione di conflitto tra committente e prestatore sull’organizzazione imprenditoriale, anche al fine di evitare più gravi provvedimenti espulsivi. Infine la sentenza interviene su un altro tema di particolare interesse, sottolineando che un medesimo comportamento del lavoratore può integrare sia gli estremi di un fatto disciplinarmente rilevante, sia una delle ragioni organizzative legittimanti il trasferimento, potendo il datore di lavoro scegliere discrezionalmente tra i due strumenti, senza che il giudice possa sindacarne la convenienza o l’alternativa opportunità disciplinare; la situazione di incompatibilità ambientale derivante da una disfunzione oggettiva, pur in assenza di colpa del lavoratore, rientra tra le ragioni tecnico-organizzative idonee a giustificare il trasferimento.

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