Il TAR della Toscana – sezione prima, con sentenza del 14/08/2025 n. 01459, rileva in primo luogo che “La materia del riconoscimento del valore giuridico dei titoli di studio conseguiti all’estero è disciplinata dall’art. 38 del d.lgs. n. 165/2001,relativo all’accesso dei cittadini degli Stati membri dell’Unione europea ai posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche italiane, e dall’art. 2 e 3del d.P.R. n. 189/2009, recante il regolamento concernente il riconoscimento dei titoli di studio accademici a norma dell’art. 5 della legge n. 148/2002. Quest’ultima legge ha introdotto una procedura alternativa a quella, già prevista dalla legge n. 1563/1951, finalizzata alla equiparazione del titolo estero a quello italiano (la c.d. “equipollenza”) onde renderlo spendibile inogni contesto, prevedendo la possibilità di chiedere il riconoscimento del valore del titolo conseguito all’estero per specifiche finalità (c.d.“equivalenza”)”. Muovendo da tale inquadramento ha ritenuto corretto l’operato della PA sul rilievo che “La disciplina sopra citata (art. 3, co. 2, del d.P.R. n. 189/2009) è chiara nel prevedere l’onere degli interessati di formulare un’apposita istanza volta al riconoscimento del titolo di studio conseguito all’estero ai fini dell’attribuzione del relativo punteggio in vista della definizione di una graduatoria concorsuale, istanza che deve essere corredata della documentazione indicata. La suddetta istanza può essere presentata dal candidato interessato all’amministrazione che ha bandito la procedura concorsuale (l’amministrazione “interessata”), la quale ultima la trasmette poi al Ministero competente, che si pronuncia entro i successivi novanta giorni(art. 3, co. 3)”. Sennonché prosegue il TAR della Toscana “l’istanza di riconoscimento del titolo deve essere formulata dal candidato interessato all’ottenimento del punteggio, il quale ha anche l’onere di allegare la documentazione prescritta dallo stesso art. 3 del d.P.R. n. 189/2009 (il titolo di studio tradotto e legalizzato; il certificato analitico degli esami sostenuti, rilasciato dall’istituto ove è stato conseguito il titolo di studio e tradotto; la dichiarazione di valore in loco della rappresentanza diplomatico-consolare italiana), ovviamente non in possesso dell’amministrazione. Sotto altro aspetto, non può fondatamente sostenersi la tesi secondo cui i candidati interessati al riconoscimento del titolo di studio conseguito all’estero ai fini dell’attribuzione del relativo punteggio avrebbero potuto presentare la relativa istanza anche successivamente alla scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione alla procedura: una tale possibilità avrebbe evidentemente lasciato i tempi di definizione della procedura concorsuale in balia delle determinazioni dei concorrenti meno solerti, impedendo all’amministrazione di sapere sin dalle prime battute del procedimento per quali candidati avrebbero dovuto essere trasmesse domande e documenti ai fini del riconoscimento dei titoli”.
a cura dello Studio Legale Avv. Mauro Montini
graduatoria
Titoli di studio esteri e valutabilità nei concorsi pubblici
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