In una recente sentenza del TAR della Toscana- Sezione Prima, del 16.08.2025 n. 1461, si rammenta una delle regole cardine dei concorsi pubblici in caso di sopravvenuti mutamenti normativi o regolatori, intervenuti successivamente alla pubblicazione del bando della procedura. La regola del tempus regit actum, secondo la quale “le disposizioni normative sopravvenute in materia di ammissione dei candidati, di valutazione dei titoli o di svolgimento di esami di concorso e di votazioni non trovano applicazione per le procedure in itinere alla data della loro entrata in vigore, in quanto il principio tempus regit actum attiene alle sequenze procedimentali composte di atti dotati di propria autonomia funzionale, e non anche ad attività (quale è quella di espletamento di un concorso) interamente disciplinate dalle norme vigenti al momento in cui essa ha inizio (cfr. Cons. Stato, sez. VII, 1 giugno 2022, n. 4441; TAR Campania, Napoli, sez. VII, 11 settembre 2023, n. 5020; TAR Piemonte, sez. I, 17 febbraio 2021, n. 168; TAR Sicilia, Palermo, sez. I, 27 giugno 2019, n. 1737; TAR Toscana, sez. I, Sentenza, 26 ottobre 2015, n. 1429)”. Sicché, nella specie, è stato ritenuto che un DM non risultasse applicabile ad un concorso bandito prima della sua emanazione.
a cura dello Studio Legale Avv. Mauro Montini
Tempus regit actum e concorsi pubblici
Condividi questo articolo
Articoli correlati
3 Giugno 2026
Il TAR Emilia Romagna – Bologna, Sezione Seconda, con la sentenza 2 aprile 2026 n. 623, ricorda, in modo pienamente condivisibile, che la mera colleganza di ufficio tra il presidente della commissione esaminatrice e uno [...]
25 Maggio 2026
Il TAR Emilia Romagna – Bologna, Sezione Seconda, con la sentenza del 7 aprile 2026 n. 638 affronta un tema per il vero non molto consueto. Era, infatti, accaduto che, in un concorso a dirigente [...]
Quesiti pratici
Per domande specifiche o questioni di carattere individuale, ti invitiamo a contattare direttamente lo Studio Legale Avv. Mauro Montini.
