Secondo il Consiglio di Stato, sezione II, 23 aprile 2026, n. 3201 è legittima la sanzione disciplinare del rimprovero nei confronti di un carabiniere che si rifiuti di ricevere una denuncia di una cittadina, nonostante la disposizione in tal senso del sottoufficiale e che tenga una condotta arrogante nei confronti di quest’ultimo, essendo sufficiente a tal fine il puntuale riferimento al fatto addebitato, trattandosi di comportamenti palesemente contrari ai principi di moralità e di rettitudine che devono improntare l’agire di un militare, ai doveri attinenti al giuramento prestato, a quelli di correttezza ed esemplarità.
a cura dello Studio Legale Avv. Mauro Montini
sanzione
Sulla rilevanza disciplinare del ritardo nella raccolta di una denuncia da parte di un carabiniere
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