a cura dello Studio Legale Avv. Mauro Montini

concorso pubblico, danno

Soccorso istruttorio e concorso pubblico

Il TAR della Toscana, con sentenza del 2 aprile 2025, torna ad occuparsi dell’istituto del soccorso istruttorio nell’ambito delle procedure selettive. Si afferma, in primo luogo, che “costituisce un istituto di carattere generale del procedimento amministrativo che, nel particolare settore delle selezioni pubbliche, è volto a consentire la massima partecipazione alla procedura, orientando l’azione amministrativa sulla concreta verifica dei requisiti di partecipazione e della capacità tecnica ed economica, senza sottostare a rigidi formalismi nella compilazione delle domande (cfr. per tutte Cons. Stato, Ad. Plen. 25 febbraio 2019, n. 4). Per giurisprudenza consolidata, tale istituto, nell’ambito delle procedure concorsuali, trova tuttavia alcuni limiti, legati all’esigenza, da un lato, di tutelare la speditezza e l’efficienza dell’azione amministrativa – specie nei casi in cui vi è un numero elevato di partecipanti – e, dall’altro, di assicurare la parità tra concorrenti (cfr. Cons. Stato, sez. V, 21 novembre 2022, n. 10241)”. E’, quindi, muovendo da tale premessa che si afferma come sia sussistente “a carico di ciascun partecipante, uno specifico obbligo di correttezza – riconducibile ai generali principi di buona fede, solidarietà e auto responsabilità – che impone l’assolvimento di oneri minimi di cooperazione, consistenti, tra l’altro e per quanto qui interessa, nel dovere di fornire informazioni non reticenti e complete, di compilare moduli, di presentare documenti, secondo le specifiche modalità prescritte dal bando. Adempimenti che non possono ritenersi abnormi o eccessivi di per sé, in quanto finalizzati ad assicurare il rispetto dei tempi del procedimento a salvaguardia dell’interesse pubblico primario affidato dall’ordinamento alla cura dell’amministrazione procedente, nonché degli interessi secondari coinvolti, pubblici o privati che siano (cfr., tra le tante, Cons. Stato, sez. VII, 3 giugno 2024, n. 4951; Id., sez. V, 2 gennaio 2024, n. 28). In particolare, in forza del principio di auto responsabilità, ciascuno è dunque tenuto a sopportare le conseguenze di eventuali errori commessi nella presentazione della documentazione, che possano incidere anche sulla posizione di altri candidati”. Sicché in conclusione “non è consentita l’integrazione della domanda di partecipazione al concorso, dopo la scadenza del termine ultimo di presentazione, mediante indicazione di un requisito o di un titolo non dichiarato sin dall’inizio, poiché ciò significherebbe attribuire un vantaggio all’interessato, a danno degli altri candidati, in palese violazione della par condicio”.

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