a cura dello Studio Legale Avv. Mauro Montini

Sindacabilità dei giudizi delle commissioni esaminatrici nei concorsi per docente universitario

Il TAR della Toscana, con sentenza del 5 maggio 2025 n. 797, ribadisce la sufficienza della fissazione di “meri” criteri generali di valutazione da parte delle commissioni esaminatrici specie nei concorsi a docente universitario, atteso che “la Sezione ha già concluso più volte per la legittimità dell’utilizzazione di criteri generali che guardino alla globalità del valore dei candidati o delle “macro-aree” di valutazione eventualmente individuate dalla Commissione, non sussistendo una qualche necessità imperativa di utilizzare parametri quantitativi, numerici o “griglie” di valutazione che si risolverebbero in un sistema di “gabbie meccanicistiche, ancorate addirittura a puntuali pesi specifici di ognuno di essi” (T.A.R. Toscana, sez. IV, 29 marzo 2025, n. 567; 16 aprile 2024, n. 459) che si rivelerebbe, alla fine, incompatibile con l’elevata complessità di valutazione dei concorsi universitari”. Sicché conclude il TAR della Toscana “Nella sostanziale mancanza di un vincolo relativo alla necessità di prevedere quelle “gabbie meccanicistiche” di valutazione sopra richiamate (la cui necessità non può essere desunta, come sostanzialmente prospettato da parte ricorrente, dalla stessa necessità di una valutazione trasparente), non può certamente ritenersi che tale predeterminazione dei criteri fosse in contrasto con i criteri generali fissati dal Senato accademico dell’Università degli Studi di *** (che, in verità, si riducevano ad esigenze molto generali, come la necessità di valutare la “continuità” o il “grado di internazionalizzazione dell’Attività di ricerca” e non fissavano standard di valutazione più specifici), né che tali criteri possano essere ritenuti, alla luce della necessità di procedere ad una valutazione globale dei candidati sopra richiamata, troppo generici o del tutto inidonei alla necessità di un’effettiva e trasparente valutazione dei partecipanti al concorso”.

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