Il Tribunale di Firenze, con sentenza del 23 ottobre 2024, affronta e risolve in modo convincente la questione dell’applicazione della disciplina dell’art. 55 ter D. Lgs. n. 165 del 2001. Era, difatti, accaduto che un insegnante, dopo essere stato sanzionato con la sospensione dal servizio per 10 giorni, si era visto irrogare la sanzione del licenziamento “in tronco” una volta che i fatti avevano trovato una definitiva conferma in sede penale. Infatti, richiamando un conforme orientamento della Suprema Corte (Cass., 17465/2024; in senso analogo, vd. Cass., 36456/2024), si conclude per “l’infondatezza della doglianza relativa alla violazione del principio del ne bis in idem, in quanto all’iniziale (e provvisoria) sanzione della sospensione dal servizio per 10 giorni si è sostituita retroattivamente quella del licenziamento senza preavviso, irrogata a seguito del passaggio in giudicato della sentenza penale che ha definitivamente condannato il ricorrente per il reato di violenza sessuale aggravata”. Neppure il Tribunale di Firenze ha ritenuto rilevate l’erronea indicazione di fonti normative, quando è correttamente individuata la condotta che lo sostanzia e l’erronea indicazione della fonte normativa non ha comportato lesione del diritto di difesa o altri pregiudizi in capo al dipendente (pregiudizi nemmeno allegati in questa sede)” al pari dell’omessa affissione del CCNL e la genericità del contenuto delle disposizioni del Codice dei Dipendenti Pubblici (art. 3, commi 1, 2, 3 e art. 16) in punto di obblighi di diligenza, lealtà, imparzialità e buona condotta, in quanto la condotta addebitata presenta un disvalore (anche) disciplinare che è conseguenza della violazione – prima di tutto – di norme primarie a tutela dei valori essenziali della persona”.
a cura dello Studio Legale Avv. Mauro Montini
dipendente, licenziamento, sanzione, sospensione
Sanzione conservativa e successivo licenziamento nel lavoro pubblico privatizzato
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