Il T.A.R. Umbria ha affermato che non può essere accolta una richiesta di risarcimento del danno per occupazione temporanea senza titolo di un immobile da parte dell’Amministrazione, fino a quando quest’ultima non si sia pronunciata in merito: o decidendo di restituire il bene, oppure procedendo alla sua acquisizione definitiva tramite l’istituto dell’art. 42-bis del Testo Unico Espropriazioni. La richiesta risarcitoria è, infatti, strettamente collegata all’esercizio del potere di acquisizione da parte della Pubblica Amministrazione. Poiché tale potere non è stato ancora esercitato (o negato), la domanda del privato non può essere esaminata e deve essere respinta. (T.a.r. per l’Umbria, sezione I, 24 settembre 2025, n. 693)
a cura dello Studio Legale Avv. Mauro Montini
danno, risarcimento
Risarcimento del danno da occupazione temporanea illegittima (Art. 42-bis)
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