a cura dello Studio Legale Avv. Mauro Montini

Requisiti di idoneità per il rilascio o rinnovo della patente: le determinazioni della Commissione Medica Locale devono essere adeguatamente motivate

Le determinazioni con cui la commissione medica locale (CML) accerti l’insussistenza dei requisiti di idoneità per il rilascio o la conferma di validità della patente di guida, impartisca prescrizioni o adattamenti ovvero ne disponga la riduzione della validità temporale, devono essere adeguatamente motivate. Tale obbligo motivazionale rinviene il proprio fondamento non soltanto nel principio della necessaria motivazione, di origine pretoria e poi trasfuso nell’art. 3, l. 7 agosto 1990, n. 241, ma altresì nell’art. 331, comma 2, del 16 dicembre 1992, n. 495.
È quanto affermato dal Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana, sezioni riunite, con parere 9 febbraio 2026, n. 34.
Secondo il Giudice, qualora, come nel caso che ha dato origine al ricorso, la Commissione voglia eventualmente assumere una decisione «prudenziale» rispetto alla pregressa situazione della ricorrente, dovrà darne adeguatamente conto. Ricorda il Consiglio come l’obbligo di motivare i provvedimenti amministrativi sia «diretto a realizzare la conoscibilità, e quindi la trasparenza, dell’azione amministrativa. Esso è radicato negli artt. 97 e 113 Cost., in quanto, da un lato, costituisce corollario dei principi di buon andamento e d’imparzialità dell’amministrazione e, dall’altro, consente al destinatario del provvedimento, che ritenga lesa una propria situazione giuridica, di far valere la relativa tutela giurisdizionale»; il difetto di motivazione, dunque, vanifica «l’esigenza di conoscibilità dell’azione amministrativa, anch’essa intrinseca ai principi di buon andamento e d’imparzialità, esigenza che si realizza proprio attraverso la motivazione, in quanto strumento volto ad esternare le ragioni e il procedimento logico seguiti dall’autorità amministrativa. Il tutto in presenza di provvedimenti non soltanto a carattere discrezionale, ma anche dotati di indubbia lesività per le situazioni giuridiche del soggetto che ne è destinatario» (Corte cost. sent. n. 310/2010).

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