Il T.A.R. Sicilia nel precedente del 7 agosto 2025, n. 1924 ha chiarito che, se è stata disposta una proroga tecnica di un contratto, non è consentita una rideterminazione del corrispettivo (ovvero la revisione prezzi). La ratio (il motivo fondamentale) della proroga tecnica è, infatti, garantire la continuità dei servizi e delle forniture pubbliche senza interruzioni, in attesa dell’espletamento di una nuova gara. La natura eccezionale di tale misura non lascia spazio a modifiche economiche.
a cura dello Studio Legale Avv. Mauro Montini
gara
Rapporto tra revisione prezzi e proroga tecnica
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