Il Tar della Toscana, con una sentenza dell’8 ottobre 2024, rammenta che, nelle procedure concorsuali, deve sussistere un’effettiva separazione temporale tra la fase della determinazione dei sub criteri di valutazione, da parte della commissione esaminatrice, e l’inizio della vera e propria attività di valutazione dei singoli candidati, trattandosi di una regola che risulta “applicabile a qualunque tipologia di prova (scritta, orale, pratica), ivi compresa la valutazione dei titoli”. Il che peraltro, prosegue il TAR della Toscana, non sta a significare che tale specificazione debba avvenire prima della scadenza del termine di presentazione delle domande di partecipazione e neppure rileva “il fatto che al momento della determinazione dei criteri valutativi la Commissione conoscesse già l’elenco nominativo dei candidati, in quanto, da un lato, l’unico limite rinvenibile nella normativa di riferimento…è quello della determinazione dei criteri (o specificazione degli stessi) prima dell’avvio della valutazione dei concorrenti; dall’altro, l’indicazione nominativa dei candidati non fornisce ai commissari alcuna specifica indicazione utile ad orientarli nell’individuazione di criteri che possano favorire l’uno o l’altro partecipante alla selezione… Sul punto, si richiama quanto già osservato da questo Tribunale: “Va invece escluso che l’individuazione dei criteri di valutazione dei titoli debba necessariamente intervenire prima che la commissione abbia conoscenza dell’elenco nominativo dei candidati: se così fosse, infatti, dovrebbe immaginarsi che le eventuali dichiarazioni di astensione dei commissari intervengano dopo la predisposizione delle prove scritte e il loro espletamento, il che è contrario a ogni regola di ragionevolezza ed economicità dell’azione amministrativa, oltre che incompatibile con la sequenza temporale delle operazioni delineata dall’art. 11 cit. (la visione dell’elenco dei partecipanti da parte della commissione e la verifica delle incompatibilità precedono la preparazione delle tracce per le prove scritte)” (T.A.R. Toscana, sez, I, 12 settembre 2017, n. 1060).
a cura dello Studio Legale Avv. Mauro Montini
concorso pubblico, selezione
Quando vanno definiti i criteri (o i sub criteri) di valutazione di un concorso pubblico da parte della commissione esaminatrice?
Condividi questo articolo
Articoli correlati
25 Giugno 2025
La sentenza del 5 maggio 2025 n. 797 del TAR della Toscana, già oggetto di una precedente news, richiama l’attenzione degli operatori anche sul divieto della motivazione postuma. Infatti, pur ammettendo la legittimità della previsione [...]
19 Giugno 2025
Il TAR della Toscana, con sentenza del 5 maggio 2025 n. 797, ribadisce la sufficienza della fissazione di “meri” criteri generali di valutazione da parte delle commissioni esaminatrici specie nei concorsi a docente universitario, atteso [...]
Quesiti pratici
Per domande specifiche o questioni di carattere individuale, ti invitiamo a contattare direttamente lo Studio Legale Avv. Mauro Montini.