a cura dello Studio Legale Avv. Mauro Montini

dipendente, graduatoria

Qual e’ il giudice competente per territorio a conoscere di una progressione professionale di un militare?

6Il TAR della Toscana – Sezione Prima, con sentenza n. 1954 del 2 dicembre 2025, declina la propria competenza a favore del TAR del Lazio- Roma sul rilievo che, in materia di pubblico impiego del personale militare (ossia di personale rimasto in regime di diritto pubblico), le controversie aventi ad oggetto l’impugnazione degli atti relativi alle procedure di avanzamento (nella specie, giudizio di non idoneità e formazione della graduatoria) appartengono alla competenza territoriale del T.A.R. Lazio, sede di Roma, ai sensi dell’art. 13, comma 3, c.p.a.
Ciò in quanto si tratta di procedure selettive a carattere nazionale, gestite da organi centrali dello Stato, i cui esiti spiegano efficacia sull’intero territorio nazionale incidendo su una pluralità di soggetti.
Ne consegue l’inapplicabilità del criterio del foro della sede di servizio (art. 13, comma 2, c.p.a.), il quale opera esclusivamente per le controversie attinenti alla gestione dello specifico rapporto lavorativo del singolo dipendente e non per procedure comparative che coinvolgono un ventaglio unitario di interessi ultraregionali, laddove l’eventuale accoglimento del ricorso avrebbe ricadute sostanziali sull’intera graduatoria nazionale.
In pratica: sulle progressioni militari a carattere nazionale decide sempre il TAR Lazio – Roma, non il TAR della regione in cui il militare presta servizio.

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