a cura dello Studio Legale Avv. Mauro Montini

dipendente

Progressioni verticali e requisiti di valutazione

Con due sentenze gemelle del 28 gennaio 2025, una delle quali patrocinata da questo studio legale, il TAR della Toscana affronta e risolve in modo persuasivo alcuni profili legati alle cosiddette progressioni verticali nel sistema disciplinato dall’art. 52 d. lgs. n. 165 del 20001 e, quindi, dall’ art. 15 del CCNL del 16.11.2022. In particolare, tenuto conto che le procedure si fondano (fra gli altri titoli) sull’assenza di precedenti disciplinari ed altresì sulla media delle valutazioni dei candidati degli ultimi tre anni (risalendo nel tempo fino ad averne almeno tre), conclude che “né la norma di legge, né la norma del CCNL hanno qualificato in modo specifico la valutazione positiva conseguita dal dipendente negli ultimi tre anni in servizio o l’assenza di provvedimenti disciplinari negli ultimi due anni come requisiti di accesso alla procedura: le disposizioni infatti non parlano mai di requisito di accesso o di ammissione o di partecipazione a pena di esclusione…..Le disposizioni pertanto sono inequivocabili nel prevedere che in queste procedure i candidati siano valutati (attraverso una procedura comparativa) non sulla base di prove d’esame o di titoli vari ma sulla base di quattro categorie di elementi … Queste quattro categorie sono dunque i parametri sulla cui base devono essere valutati i candidati. …Quindi, secondo un’interpretazione logico sistematica, se queste due categorie di titoli non possono essere poste come requisiti di ammissione è gioco forza che anche le altre due categorie di titoli, che il legislatore qualifica nello stesso modo, siano ugualmente dei parametri per l’attribuzione dei punteggi e non requisiti di ammissione. D’altronde il criterio “la valutazione positiva conseguita dal dipendente negli ultimi tre anni in servizio, o comunque le ultime tre valutazioni disponibili in ordine cronologico (qualora non sia stato possibile effettuare la valutazione a causa di assenza dal servizio in relazione ad una delle annualità)” impone di prendere in considerazione solo quelle (e non altre) valutazioni, e cioè, le ultime disponibili che, ove negative, non darebbero diritto ad alcun punteggio”.

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