Il Consiglio di Stato- sezione Quinta, con sentenza del 03 giugno 2025 n. 04790, dà piena e convinta continuità alla giurisprudenza di merito secondo la quale la previsione di una prova selettiva (nella specie il colloquio orale) risulta pienamente compatibile con la disciplina dell’art.52, comma 1-bis, del d.lgs. n. 165 del 200 e, in precedenza, con quella dell’art. 22, comma 15, del d.lgs. n. 75 del 2017, che concerneva il triennio 2020 – 2022. Invero, in entrambe le ipotesi, “è difficile negare la rilevanza del colloquio (prova orale) come strumento di valutazione delle competenze professionali, come pure di idoneità attitudinale, sì che non sembra corretto postulare che la sua mancata espressa previsione da parte della legge ne precluda l’inserimento nelle progressioni verticali, come ragionevole scelta discrezionale da parte dell’amministrazione, secondo quanto stabilito dalregolamento comunale e dagli atti indittivi della procedura selettiva”.
a cura dello Studio Legale Avv. Mauro Montini
Progressioni verticali e prova orale
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