La sentenza n. 367/2026 della Corte d’Appello di Firenze -Sezione Lavoro del 22 maggio 2026 ci riporta al 2020 ed ai tempi della pandemia. Era difatti intervenuta un’ordinanza del Presidente della Regione in tema di reclutamento di personale sanitario e socio-sanitario durante l’emergenza COVID che disciplinava, fra le altre cose, le modalità del preavviso. La Corte ha, innanzitutto, affermato che tale atto doveva ritenersi legittimo in quanto espressione dei poteri di ordinanze contingibili e urgenti ex art. 32 legge n. 833/1978, operando nel rispetto della competenza statale in materia di rapporti di lavoro. Ciò posto è stato affermato che, anche in quel contesto:
1. Esonero dal preavviso – Regime generale: il preavviso rimane obbligatorio e deve essere osservato dal lavoratore chiamato da struttura sanitaria pubblica per procedura d’urgenza, salvo che sussistano i presupposti specifici per l’esonero previsti dall’ordinanza regionale.
2. Differimento dell’assunzione – Natura facoltativa: il differimento della presa di servizio fino a un mese, previsto dall’ordinanza regionale per il caso di personale già impiegato presso fornitori o enti convenzionati con il Servizio Sanitario Nazionale, non è automatico. Esso richiede richiesta esplicita o tacita di chi vi ha interesse (il datore di lavoro precedente o il lavoratore) ed è rimesso alla discrezionalità della struttura sanitaria assumente.
3. Esonero dal preavviso – Presupposti: il lavoratore era esonerato dall’obbligo di preavviso solo in due casi alternativi: (a) quando sussisteva “urgenza oggettivamente non comprimibile” tale da impedire il differimento di un mese, ovvero (b) quando il termine contrattuale di preavviso era superiore a un mese.
4. Onere della richiesta di differimento: incombeva in capo al lavoratore l’obbligo di richiedere tempestivamente il differimento della presa di servizio qualora intenda beneficiare dell’esonero dal preavviso. L’omessa richiesta configurava di conseguenza illegittimità della interruzione del rapporto senza preavviso. Viceversa la struttura sanitaria assumente non era obbligata a effettuare ricerche autonome per accertare se il lavoratore sia già impiegato presso datore convenzionato. Tale informazione avrebbe dovuto casomai essere specificamente comunicata al momento della richiesta di differimento.
5. Indennità sostitutiva del preavviso – Legittimità della trattenuta: In conclusione il datore di lavoro privato convenzionato era legittimato a trattenere dall’ultima busta paga l’indennità sostitutiva del preavviso quando il lavoratore ha rescisso il rapporto senza preavviso, nel caso di assenza di espressa richiesta di dilazione da parte del lavoratore alla struttura sanitaria assumente.
a cura dello Studio Legale Avv. Mauro Montini
assunzione, covid
Personale sanitario, dimissioni, ordinanza regionale e obbligo al preavviso ai tempi del Covid
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