a cura dello Studio Legale Avv. Mauro Montini

assunzione, graduatoria, ordinamento professionale

Patto di prova e recesso in caso di contratto di assunzione “equivoco”

Il Tribunale di Firenze, con sentenza del 10 aprile 2025, si interroga su un caso non usuale. Era, difatti, accaduto che un Ente Pubblico non economico avesse utilizzato la graduatoria di un altro ente pubblico (inerente al profilo BS del SSN) per assumere un’impiegato da utilizzare nelle mansioni afferenti alla categoria degli “assistenti” del nuovo ordinamento professionale del CCNL 2019-2022 delle Funzioni Centrali (già corrispondente alla categoria B del precedente ordinamento professionale). Sennonché, al momento dell’assunzione, sarebbe insorta incertezza in merito all’esatta qualifica di inquadramento della ricorrente, visto che si faceva menzione dell’inferiore qualifica dell’operatore (già categoria A) tenuto conto anche della correlata mancanza del titolo di studio necessario ad accedere alla (ex) categoria B. Muovendo da tale presupposto il Tribunale di Firenze ha, quindi, concluso che “non è condivisibile l’assunto di parte ricorrente secondo cui vi sarebbe incertezza sull’inquadramento riconosciuto alla ricorrente in sede di assunzione, dato che il contratto fa riferimento a un livello (B – ex B1) non coerente con la qualifica professionale ivi attribuita alla lavoratrice (operatrice amministrativa), essendo propria – quest’ultima – dell’ex Area A, cosicché dovrebbe darsi prevalenza al profilo professionale richiamato in quanto la ricorrente è in possesso di un titolo di studio (assolvimento dell’obbligo scolastico oltre a due ulteriori anni di scolarità) che le consentiva di essere assunta nell’ex Area A del C.C.N.L. Funzioni Centrali (attuale Area Operatori), ma non nell’ex Area B (attuale Area Assistenti), dal che discenderebbe che la sua assunzione non potrebbe che essere avvenuta nell’ex Area A…..Di conseguenza, dall’accertato inquadramento della ricorrente, a far data dall’assunzione, nel livello B (ex B1) del C.C.N.L. applicato dall’OPI, discende che la facoltà di recesso unilaterale dal rapporto per mancato superamento del periodo di prova è stata tempestivamente esercitata dal datore di lavoro”.

 

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