a cura dello Studio Legale Avv. Mauro Montini

assunzione, graduatoria, selezione

Occhio alla cd. prova di resistenza ai fini dell’ammissibilità dei ricorsi

Nella recente sentenza 07/04/2025 n. 653, il TAR della Toscana richiama l’attenzione sulla rilevanza della cd. prova di resistenza ai fini dell’ammissibilità dei ricorsi nell’ambito delle procedure selettive e concorsuali. Si afferma, difatti, che “il ricorrente è chiamato a dimostrare, a priori, che, in difetto dell’illegittimità lamentata, lo stesso avrebbe sicuramente vinto il concorso ovvero conseguito un miglioramento della posizione in graduatoria, tale da consentire il superamento della soglia utile per l’assunzione (Cons. Stato, Sez. V, n. 8416, 30 settembre 2022; Cons. Stato Sez. VI, n. 1882, 21 marzo 2019; T.A.R. Emilia-Romagna, Bologna, sez. I, n. 423/2024). Il candidato, che impugna i risultati di una procedura concorsuale, ha l’onere di dimostrare il suo interesse, attuale e concreto, a contestare la graduatoria, non potendo egli far valere, un astratto interesse dell’ordinamento ad una corretta formulazione della graduatoria, se tale corretta formulazione non comporti per lui alcun apprezzabile risultato concreto (ex multis, C.G.A., 4 marzo 2019, n. 201; Cons. Stato, sez. V, 23 agosto 2019 n. 5837; sez. IV, 2 settembre 2011, n. 4963 e 20 maggio 2009, n. 3099; sez. III, 5 febbraio 2014 n. 571)”. Da qui, nella specie, l’inammissibilità del ricorso, visto che “La ricorrente si è limitata a fornire elementi volti alla delegittimazione e diminuzione del punteggio ottenuto dai candidati risultati vincitori della selezione e da quelli che comunque la precedevano in graduatoria, ma non ha fornito elementi utili per la diversa valutazione del proprio punteggio e, soprattutto, non ha indicato quale punteggio totale avrebbe dovuto ottenere e quale conseguente posizione (delle due) in graduatoria avrebbe dovuto raggiungere…  Né la ricorrente ha dimostrato di poter raggiungere un tale risultato attraverso l’eventuale svalutazione degli altri titoli (di studio, di servizio ed artistico-professionali) rispetto a quella operata dalla Commissione e con riferimento a tutti gli altri concorrenti, risultando nettamente a suo sfavore il risultato delle prove, scritta e orale, sulle quali la ricorrente non formula alcuna censura”.

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