a cura dello Studio Legale Avv. Mauro Montini

graduatoria

Occhio ad impugnare la graduatoria (giusta)!

Il TAR Veneto- Sezione Prima, con sentenza del 24/07/2025 n. 01328, richiama a prestare particolare attenzione nel caso di una successione di graduatorie concorsuali. Era, difatti, accaduto che, approvata una prima graduatoria di merito finale, la medesima fosse stata poi ulteriormente modificata e nuovamente approvata. Orbene, conclude il TAR Veneto, il ricorso risulta inammissibile alla luce del “principio, consolidato nella giurisprudenza amministrativa, secondo cui l’impugnazione di una graduatoria concorsuale deve avere ad oggetto l’atto finale effettivamente lesivo della posizione giuridica del ricorrente. Infatti, secondo un consolidato insegnamento giurisprudenziale, qualora, nel corso del giudizio, intervenga una nuova graduatoria che, a seguito di una nuova attività valutativa, sostituisce quella precedentemente impugnata, il ricorso originario diviene improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, a meno che non venga tempestivamente esteso anche al nuovo atto lesivo (T.A.R. Lazio, Roma, Sez. III, 4 febbraio 2022, n. 1315).Nel caso in esame, peraltro, la graduatoria del ***** 2025, depositata dallo stesso ricorrente in sede di costituzione in giudizio *****, e da questi erroneamente qualificata come mera rettifica, ha comportato l’annullamento della graduatoria del ***** 2024, nonché la modificazione dei punteggi a seguito della correzione degli errori in cui è incorsa la commissione giudicatrice nella valutazione dei titoli. L’impugnazione è stata proposta il****2025 avverso la graduatoria approvata il ***** 2024, allorché quest’ultimo provvedimento era già stato annullato e integralmente sostituito, come detto, dalla nuova graduatoria approvata il ****2025. Il ricorso è, dunque, inammissibile in quanto originariamente formulato avverso un atto ormai definitivamente caducato e perciò privo di effetti lesivi nei confronti del candidato, che sin dal momento della proposizione del gravame non poteva vantare alcun interesse al suo annullamento e che ben avrebbe potuto dirigere l’impugnazione avverso l’unica graduatoria efficace, approvata il *** 2025 e mai successivamente gravata”.

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