La Sezione lavoro del Tribunale di Foggia, richiamando un risalente orientamento dei giudici di legittimità, ha affermato che – in tema di licenziamento per superamento del periodo di comporto – le assenze del lavoratore per malattia non giustificano il recesso del datore di lavoro ove l’infermità dipenda dalla nocività delle mansioni o dell’ambiente di lavoro che lo stesso datore di lavoro abbia omesso di prevenire o eliminare, in violazione dell’obbligo di sicurezza (art. 2087 c.c.) o di specifiche norme.
In tali ipotesi, pertanto, se il lavoratore è in grado di fornire prova del nesso causale tra le mansioni espletate e la malattia che ha determinato l’assenza, il licenziamento dovrà essere dichiarato illegittimo.
a cura dello Studio Legale Avv. Mauro Montini
licenziamento
Nocività mansioni e periodo di comporto
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