Vengono in rilievo alcune, particolarmente rilevanti e recenti, ordinanze della Suprema Corte (Cass., Sez. Lav., 3.10.2025 nn. 26666 e 26667) secondo le quali, nelle società a partecipazione pubblica, anche quelle che gestiscono servizi pubblici secondo il modello di in house providing (ossia con una particolare e intima relazione con il gli enti pubblici che ne detengono il capitale sociale), il rapporto di lavoro dei dipendenti è disciplinato dal diritto privato (art. 2094 c.c. e seguenti) e dalla contrattazione collettiva di settore sia pure nei limiti e secondo le forme speciali dell’art 19 D. Lgs. n. 175 del 2016. Le disposizioni di contenimento della spesa pubblica e delle politiche retributive previste per le amministrazioni pubbliche si applicano alle società partecipate solo nella misura e secondo le modalità fissate dalla contrattazione collettiva di secondo livello, non potendo provvedimenti unilaterali del datore di lavoro o indirizzi dell’ente controllante incidere in senso riduttivo sui diritti economici dei lavoratori già previsti dai contratti collettivi. In assenza di specifici accordi sindacali, gli aumenti contrattuali maturati dal CCNL del settore privato restano dovuti e non sono subordinati a vincoli di blocco retributivo propri del settore pubblico.
a cura dello Studio Legale Avv. Mauro Montini
contrattazione collettiva, rapporto di lavoro
Nelle società in house la disciplina del rapporto di lavoro e’ (tendenzialmente) quella di diritto comune
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