Le Sezioni Unite Civili della Corte di Cassazione hanno stabilito che la rinuncia alla proprietà di un immobile è un atto unilaterale che serve esclusivamente a dismettere il diritto in capo al titolare, come facoltà prevista dall’art. 832 c.c. L’atto trova la sua giustificazione (la causa) in sé stesso, ossia nella volontà del proprietario di liberarsi del bene. L’effetto consequenziale e automatico è che lo Stato ne acquisisce la proprietà a titolo originario (in base all’art. 827 c.c.), a causa della “vacanza” del bene. Per la validità della rinuncia, non è necessaria l’accettazione o l’adesione di un altro soggetto.
(Corte di cassazione, sezioni unite civili, 11 agosto 2025, n. 23093)
a cura dello Studio Legale Avv. Mauro Montini
edilizia
Natura e limiti della rinuncia abdicativa alla proprietà immobiliare
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