a cura dello Studio Legale Avv. Mauro Montini

edilizia

Natura e limiti della rinuncia abdicativa alla proprietà immobiliare

Le Sezioni Unite Civili della Corte di Cassazione hanno stabilito che la rinuncia alla proprietà di un immobile è un atto unilaterale che serve esclusivamente a dismettere il diritto in capo al titolare, come facoltà prevista dall’art. 832 c.c. L’atto trova la sua giustificazione (la causa) in sé stesso, ossia nella volontà del proprietario di liberarsi del bene. L’effetto consequenziale e automatico è che lo Stato ne acquisisce la proprietà a titolo originario (in base all’art. 827 c.c.), a causa della “vacanza” del bene. Per la validità della rinuncia, non è necessaria l’accettazione o l’adesione di un altro soggetto.
(Corte di cassazione, sezioni unite civili, 11 agosto 2025, n. 23093)

Condividi questo articolo

Articoli correlati

3 Luglio 2026

La modifica soggettiva del raggruppamento temporaneo di imprese

l T.a.r. per la Calabria, Reggio Calabria, 27 aprile 2026, n. 336 ribadisce che se un’impresa facente parte di un Raggruppamento Temporaneo di Imprese (RTI) perde i requisiti di partecipazione, la sostituzione o la riorganizzazione [...]

26 Giugno 2026

Consorzio stabile e partecipazione ad appalti in modalità mista

Il T.a.r. per la Sicilia, Catania, sezione III, 20 aprile 2026, n. 1120 ha precisato che se un consorzio stabile partecipa a una gara d’appalto in forma mista, la singola azienda consorziata incaricata di eseguire [...]

Quesiti pratici

Per domande specifiche o questioni di carattere individuale, ti invitiamo a contattare direttamente lo Studio Legale Avv. Mauro Montini.

Torna in alto