Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione sono state recentemente chiamate a pronunciarsi sulla sorte dell’indennità ordinaria di disoccupazione percepita dal dipendente dopo la scadenza del contratto a tempo determinato nel caso di successiva dichiarazione di nullità del termine apposto a tale contratto e conversione dello stesso a tempo indeterminato.
In tale ipotesi, secondo i giudici di legittimità, se il lavoratore – nel periodo intercorrente tra la scadenza del contratto a termine e il rientro effettivo in servizio conseguente alla declaratoria di nullità del termine apposto al contratto – non ha in concreto percepito retribuzione né contribuzione, la Naspi dal medesimo percepita non è ripetibile dall’Inps.
a cura dello Studio Legale Avv. Mauro Montini
dipendente, retribuzione
Naspi e conversione del contratto a termine
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