Il Consiglio di Stato, con sentenza del 16.4.2024, n. 3438 ricorda «l’adozione dell’ingiunzione di demolizione non può ascriversi al genus dell’autotutela decisoria» (Cons. Stato, Sez. VII, 22 gennaio 2024, n. 659). Essa non richiede alcuna motivazione analitica, essendo sufficiente la mera “descrizione delle opere abusive e nella constatazione della loro abusività (cfr. Cons.Stato, IV, 5-11-2018, n. 6246)” (Cons. Stato, Sez. VI, 6 febbraio 2019, n.903). Inoltre, trattandosi di misura a carattere rigidamente vincolato, non necessita di specifica motivazione neppure in ordine all’interesse pubblico sottostante neanche qualora sia adottata a distanza di tempo dall’esecuzione degli abusi. Nel caso posto all’esame del Collegio, dove, peraltro, veniva in rilievo la modifica di un pergolato in un portico, il Supremo Consesso ricorda come sia riconducibile al concetto di «nuova costruzione» «qualunque manufatto che sia fisicamente ancorato al suolo, il cui tratto distintivo e qualificante viene assunto nell’irreversibilità spazio-temporale dell’intervento, suscettibile di sostanziarsi o nella costruzione di manufatti edilizi fuori terra o interrati o nell’ampliamento di quelli esistenti all’esterno della sagoma stabilita, cfr. Consiglio di Stato, sez. VI, 3 marzo 2020, n. 1536)» (Cons Stato, Sez. VI, 8 luglio 2022, n. 5702)
a cura dello Studio Legale Avv. Mauro Montini
Motivazione dell’ordinanza di ingiunzione e chiarimenti in merito alla nozione di “nuova costruzione”
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