Il TAR Emilia Romagna evidenzia, con la sentenza n. 00963/2025 del 08/09/202 che sebbene la Commissione giudicatrice non sia obbligata a stilare una graduatoria di merito (potendo limitarsi a dichiarare l’idoneità dei candidati), il Consiglio di Dipartimento, nel deliberare la chiamata, ha un onere di motivazione rafforzata nella formulazione della proposta di chiamata. È, pertanto, illegittima la delibera di chiamata fondata su motivazioni generiche che non esplicitino, attraverso un confronto comparativo basato sugli esiti tecnici della Commissione, le ragioni della preferenza accordata al vincitore rispetto ad altri candidati parimenti giudicati “ottimi” dalla medesima Commissione.
a cura dello Studio Legale Avv. Mauro Montini
graduatoria
Motivazione della chiamata del consiglio di dipartimento in assenza di graduatoria della commissione esaminatrice
Condividi questo articolo
Articoli correlati
20 Maggio 2026
Il TAR Emilia Romagna – Bologna, Sezione Seconda, con la sentenza del 7 aprile 2026 n. 643, rammenta che, in materia di valutazione delle prove concorsuali, il sindacato giurisdizionale è limitato alle ipotesi di sviamento [...]
14 Maggio 2026
La sentenza del TAR Toscana, Sezione Quarta, n. 561 del 23 marzo 2026, già oggetto di precedente news, affronta e risolve in modo convincente un tema di rilievo nelle procedure concorsuali. Infatti si sostiene che, [...]
Quesiti pratici
Per domande specifiche o questioni di carattere individuale, ti invitiamo a contattare direttamente lo Studio Legale Avv. Mauro Montini.
