Il TAR Emilia Romagna evidenzia, con la sentenza n. 00963/2025 del 08/09/202 che sebbene la Commissione giudicatrice non sia obbligata a stilare una graduatoria di merito (potendo limitarsi a dichiarare l’idoneità dei candidati), il Consiglio di Dipartimento, nel deliberare la chiamata, ha un onere di motivazione rafforzata nella formulazione della proposta di chiamata. È, pertanto, illegittima la delibera di chiamata fondata su motivazioni generiche che non esplicitino, attraverso un confronto comparativo basato sugli esiti tecnici della Commissione, le ragioni della preferenza accordata al vincitore rispetto ad altri candidati parimenti giudicati “ottimi” dalla medesima Commissione.
a cura dello Studio Legale Avv. Mauro Montini
graduatoria
Motivazione della chiamata del consiglio di dipartimento in assenza di graduatoria della commissione esaminatrice
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