La Suprema Corte, con riferimento al licenziamento di dipendenti assunti prima del 7 marzo 2015 da parte di imprese che occupano più di 15 dipendenti, ha affermato che – in caso di mancata o generica motivazione posta a base del recesso – deve trovare applicazione la tutela reale c.d. attenuata.
Difatti, la mancata o generica individuazione del fatto posto a base del provvedimento espulsivo integra una violazione non meramente formale, ma sostanziale, dal momento che impedisce di individuare la ragione giustificativa del recesso, che il Giudice dovrà, pertanto, dichiarare insussistente, con conseguente condanna del datore di lavoro – non solo al pagamento dell’indennità risarcitoria e al versamento della contribuzione – ma anche alla reintegra di cui all’art. 18, comma 4, della l. n. 300 del 1970.
a cura dello Studio Legale Avv. Mauro Montini
licenziamento
Motivazione assente o generica
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