Il codice dell’ordinamento militare prevede una speciale indennità una tantum (c.d. scatti per invalidità di servizio) in favore dei militari (e Forze di polizia) che contraggano nel corso del rapporto determinate infermità per causa di servizio, purché il riconoscimento dell’indennità avvenga in costanza di rapporto.
La Corte costituzionale ha chiarito che la condizione posta dall’art. 1801 del c.o.m. nel richiedere che il riconoscimento dell’indennità avvenga in costanza di rapporto, ai fini della concessione del beneficio, aggiunge un elemento estraneo e distonico rispetto alla ratio dell’attribuzione patrimoniale, che trova fondamento nel principio generale della “compensazione” dell’infermità e – oltre a contraddire la natura di accertamento del procedimento che riconosce l’infermità – può comportare l’irragionevole conseguenza di negare il diritto a colui che ha maturato i presupposti costituivi di esso sulla base di un fattore, la durata del procedimento amministrativo, che sfugge alla sua sfera di controllo e che non attiene alle ragioni costitutive del diritto stesso.
a cura dello Studio Legale Avv. Mauro Montini
polizia
L’indennità per infermità da causa di servizio è dovuta anche se il riconoscimento avvenga dopo il congedo del militare
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