Dopo aver premesso che “come si desume con chiarezza dal testo dell’art. 55 ter del d.lgs. n. 165/2001, in tutte le versioni succedutesi nel tempo, non sussiste alcuna pregiudizialità del processo penale rispetto a quello disciplinare”, la Suprema Corte conclude (cfr. Cass., Sez. Lav., 6.10.2025 n. 26771) che in tema di licenziamento disciplinare nel pubblico impiego, costituisce giusta causa di recesso la condotta del dirigente che abbia richiesto e ottenuto da un imprenditore una rilevante utilità personale (ad esempio il prezzo per l’acquisto dell’abitazione), anche se qualificata come prestito, qualora l’utilità sia stata concessa senza alcuna garanzia, senza interessi e senza condizioni di rimborso, in evidente violazione dei doveri d’ufficio e del dovere di imparzialità, risultando gravemente lesiva del vincolo fiduciario necessario alla permanenza del rapporto stesso.
a cura dello Studio Legale Avv. Mauro Montini
gara, licenziamento, ufficio
Licenziamento dirigente pubblico e nozione di giusta causa
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