a cura dello Studio Legale Avv. Mauro Montini

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Licenziamenti collettivi e natura giuridica di un’APT – azienda di promozione turistica

La Suprema Corte, con un’interessante sentenza del 6 febbraio 2025, nell’esaminare un licenziamento collettivo disposto da un’APT conferma il proprio orientamento in merito alla natura particolare delle aziende degli enti pubblici ed, in specie, di quelle degli enti territoriali. Infatti, nel disattendere le diverse conclusioni dei giudici di merito, si rileva come tali enti non abbiano necessariamente la veste di enti pubblici economici. Più precisamente si premette che “Un consolidato orientamento considera le aziende speciali vere e proprie articolazioni delle pubbliche amministrazioni e conforma, pertanto, sotto taluni specifici profili applicativi, la disciplina del rapporto, pur privatistico, a principi propri dell’impiego pubblico privatizzato: il divieto di conversione del rapporto a termine (cfr. Cass. n. 30744 del 2021), la salvezza dei soli effetti ex art. 2126 cod. civ., il richiamo giustificativo alle esigenze della finanza locale e all’imparzialità concorsuale delle assunzioni, con l’ulteriore precisazione che neppure la configurazione privatistica dell’azienda speciale potrebbe escludere la dimensione pubblicistica della sua attività, nell’ottica dell’art. 41, comma 3, Cost. (cfr., Cass. n. 14262 del 1999; Cass. n.13528 del 2002; Cass. n. 6699 del 2003; Cass. n. 1107 del 2004; Cass. n. 14773 del 2010; Cass. n. 21313 del 2016; Cass. n. 25547 del 2016)”. Ed ancora che “In tale prospettiva si è affermato che le aziende speciali “sono enti che conservano natura pubblica, non possedendo nemmeno uno statuto privatistico di tipo societario e non relazionandosi con l’ente istitutivo secondo modelli e schemi privatistici”, sicché risulta loro applicabile il principio concorsuale, tanto da determinare la nullità della nomina del direttore generale ove non preceduta da procedura concorsuale (Cass. n. 3984 del 2023)”. In conclusione, nella specie, una volta acclarata la natura di ente pubblico dell’APT, anziché la disciplina di cui alla legge n. 223 del 1991, avrebbe dovuto trovare applicazione la disciplina speciale di cui agli artt. 33 e ss. relativa agli esuberi ed alla conseguente ricollocazione dei dipendenti pubblici con correlata illegittimità dei recessi.

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