Il Consiglio di Stato, sezione II, 13 ottobre 2025, n. 7996 ha chiarito che, nella revoca degli incentivi energetici, il riferimento normativo ai presupposti per l’annullamento d’ufficio (art. 21-nonies, L. 241/90) include anche i principi sull’autotutela doverosa parziale (art. 21-nonies, comma 2-bis).
Tuttavia, tali principi vengono applicati con maggiore severità a causa dell’importanza cruciale del principio di autoresponsabilità che regola l’accesso agli incentivi (ossia la responsabilità del richiedente per le dichiarazioni e i documenti prodotti). Ciò significa che l’esame dell’elemento soggettivo del dichiarante (ad esempio, la sua eventuale buona fede) è sostanzialmente irrilevante. Non è ammissibile la teoria del “falso innocuo” (errore ininfluente), in quanto il gestore non è tenuto a provare l’intenzione che ha portato alla mancata rappresentazione della situazione reale, ma solo a rilevarne la conseguenza finale sulla concessione.
a cura dello Studio Legale Avv. Mauro Montini
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L’autotutela obbligatoria nella materia degli incentivi energetici
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