a cura dello Studio Legale Avv. Mauro Montini

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L’autotutela obbligatoria nella materia degli incentivi energetici

Il Consiglio di Stato, sezione II, 13 ottobre 2025, n. 7996 ha chiarito che, nella revoca degli incentivi energetici, il riferimento normativo ai presupposti per l’annullamento d’ufficio (art. 21-nonies, L. 241/90) include anche i principi sull’autotutela doverosa parziale (art. 21-nonies, comma 2-bis).
Tuttavia, tali principi vengono applicati con maggiore severità a causa dell’importanza cruciale del principio di autoresponsabilità che regola l’accesso agli incentivi (ossia la responsabilità del richiedente per le dichiarazioni e i documenti prodotti). Ciò significa che l’esame dell’elemento soggettivo del dichiarante (ad esempio, la sua eventuale buona fede) è sostanzialmente irrilevante. Non è ammissibile la teoria del “falso innocuo” (errore ininfluente), in quanto il gestore non è tenuto a provare l’intenzione che ha portato alla mancata rappresentazione della situazione reale, ma solo a rilevarne la conseguenza finale sulla concessione.

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