Il TAR della Toscana, con sentenza del 10 febbraio 2025, torna sull’annoso tema dei titoli di studio necessari per l’accesso ai pubblici impieghi. Orbene, dopo aver rilevato che la selezione aveva ad oggetto un “profilo che richiede il possesso di competenze eminentemente contabilistiche e giuridiche” e che” l’art. 42, comma 1, del d.P.R. n. 220/2001 prevede, quale requisito specifico di ammissione al concorso per il profilo di Collaboratore amministrativo professionale, il possesso di un “… diploma di laurea corrispondente allo specifico settore di attività da indicarsi nel bando di concorso in relazione alle esigenze organizzative dell’azienda sanitaria”, si conclude per il rigetto del ricorso promosso da un candidato in possesso della laurea in filosofia. Infatti “in assenza di una fonte normativa che stabilisca autoritativamente il titolo di studio necessario e sufficiente per concorrere alla copertura di un determinato posto o all’affidamento di un determinato incarico, la discrezionalità nell’individuazione dei requisiti per l’ammissione va esercitata tenendo conto della professionalità e della preparazione culturale richieste per il posto da ricoprire o per l’incarico da affidare. (Cons. Stato, V, 28 febbraio 2012, n. 2098). Il sindacato del giudice amministrativo, sul punto, è di tipo “esterno” o “debole”. Va quindi ribadito il principio per cii deve essere riconosciuto “in capo all’amministrazione indicente la procedura selettiva un potere discrezionale nell’individuazione della tipologia dei titoli richiesti per la partecipazione, da esercitare tenendo conto della professionalità e della preparazione culturale richieste per il posto da ricoprire.” (ex multis, Cons. Stato, VI, 22 gennaio 2020, n. 535; V, 18 ottobre 2012, n. 5351).” (Consiglio di Stato, V Sezione, sentenza del 21 giugno 2022, n. 5095)”.
a cura dello Studio Legale Avv. Mauro Montini
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Laurea in filosofia e accesso ai pubblici impieghi
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