Nel pronunciarsi in un contenzioso relativo ad un incarico dirigenziale, conferito da un ente del SSN, la Suprema Corte di Cassazione, con sentenza del 6 aprile 2025 N. 9057, ribadisce che, ai fini del legittimo conferimento di un incarico dirigenziale e dell’attribuzione del trattamento economico accessorio che “la contrattazione collettiva di comparto correla alla tipologia dell’incarico stesso ed alla graduazione delle funzioni”, costituisce atto presupposto e, per così dire, imprescindibile la previa adozione dell’atto aziendale (ex art. artt. 3, comma 1 bis, 15, 15 bis e 15 ter del d.lgs. n. 165/2001) che fissi l’organizzazione, il funzionamento delle unità operative e l’individuazione di quelle dotate di autonomia gestionale oltreché ne determini la cd. pesatura. Insomma, “Per le aziende sanitarie locali rilevano dunque l’atto aziendale di cui all’art. 3 d. lgs. n. 502/1992, nonché l’individuazione e la graduazione delle funzioni dirigenziali, come disciplinata dalla contrattazione collettiva di area (art. 50 CCNL 5.12.1996, art. 26 CCNL 8.6.2000, I biennio economico, art. 6 CCNL 17.10.2008), che tiene conto delle peculiarità proprie della dirigenza sanitaria, già poste in rilievo dal d. lgs. n. 502/1992 (Cass. n. 5499/2025; Cass. n. 26821/2022; v. anche Cass. n. 91/2019 cit. e Cass. n. 27400/2018)”. Sicché, in assenza di tale atto presupposto, deve ritenersi illegittimo ed improduttivo di effetti (al di là della regola dell’art. 2126 c.c.) il procedimento di conferimento di un incarico assegnato sulla base di una riorganizzazione non preceduta dall’approvazione dell’atto aziendale.
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