Il Consiglio di Stato, con recente sentenza, è tornato a pronunciarsi sulla possibilità da parte dell’amministrazione di ricorrere al soccorso istruttorio per sanare carenze formali relative alla domanda di partecipazione ad un concorso pubblico.
La vicenda trae origine dal ricorso proposto da un soggetto escluso da un concorso pubblico in quanto carente, secondo l’amministrazione procedente, del requisito relativo all’aver maturato almeno 5 anni di esperienza nel corrispondente profilo professionale presso altre pubbliche amministrazioni o imprese private.
Nell’ottica del ricorrente, l’amministrazione avrebbe errato nel non applicare il soccorso istruttorio in quanto finalizzato, nel caso di specie, a rimediare ad un errore commesso da un’altra amministrazione pubblica (ovvero, il Centro per l’Impiego), che non ha aggiornato la “storia professionale” dell’interessato. Ciò anche alla luce del fatto che, al di là della incompletezza del documento rilasciato dal Centro per l’Impiego, tutte le esperienze professionali pregresse erano state oggetto di autodichiarazione ai sensi del d.P.R. n. 445 del 2000 nel curriculum allegato alla domanda.
Secondo il Consiglio di Stato, le conseguenze della scelta da parte dell’amministrazione, che l’abbia consacrata nel bando di concorso, di uno strumento certificativo (quello rilasciato dal Centro per l’Impiego) in concreto inidoneo allo scopo non possono andare a danno del candidato, il quale abbia fatto affidamento sulla utilità di quello strumento, acquisendolo ed allegandolo alla domanda di partecipazione. Viceversa, eventuali carenze formali della domanda, attinenti ad un requisito comunque dichiarato dal concorrente e desumibile dal curriculum allegato, avrebbero dovuto condurre alla attivazione del soccorso istruttorio, che avrebbe consentito di perfezionare la documentazione carente e di sanare la posizione del candidato.
a cura dello Studio Legale Avv. Mauro Montini
concorso pubblico, danno
L’asserita mancanza delle esperienze personali pregresse, se oggetto di autodichiarazione, non può comportare l’esclusione dal concorso
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