La Suprema Corte, con un’interessante ordinanza del 4 novembre 2024, rammenta e scolpisce alcuni dei principi cardine delle controversie sui concorsi pubblici anche ai fini del riparto della giurisdizione fra i diversi plessi giudiziari. Si dice, difatti, che “è la stessa decisione impugnata ad aver richiamato in via preliminare il principio, affermato da questa Corte (Cass. Sez. L, Sentenza n. 1399 del 20/01/2009; Cass. Sez. 6 – L, Ordinanza n. 9807 del 14/06/2012; Cass. Sez. L – Sentenza n. 8476 del 31/03/2017), per cui, in tema di concorsi nel pubblico impiego privatizzato, l’approvazione della graduatoria è, ad un tempo, provvedimento terminale del procedimento concorsuale e atto negoziale di individuazione del contraente, da ciò discendendo, per il partecipante collocatosi in posizione utile, il diritto all’assunzione e, per l’amministrazione che ha indetto il concorso, l’obbligo correlato, soggetto al regime di cui all’art. 1218 c.c., sicché, in caso di ritardata assunzione, spetta al vincitore del concorso il risarcimento del danno, salvo che l’ente pubblico dimostri che il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione, derivante da causa ad esso non imputabile”. Insomma, una volta conclusa la fase pubblicistica (ovvero regolata dalla legge n. 241 del 1990 e soggetta alla giurisdizione del Giudice amministrativo), i suoi atti di inizio e di conclusione (ovvero il bando e la graduatoria) perdono, per così dire, la loro esclusiva valenza di atti amministrativi per divenire (anche) atti di natura privatistica che fanno sorgere in capo al vincitore un vero e proprio diritto all’assunzione con tutto quello che ne consegue anche in punto di tutele ottenibili e di risarcimento dei danni in caso di inadempienze da parte dell’ente pubblico che aveva messo a concorso quel posto.
a cura dello Studio Legale Avv. Mauro Montini
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La graduatoria di un concorso… che valore ha?
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