Per anni, la concorrenza è stata trattata negli appalti pubblici quasi come una verità assoluta, il meccanismo perfetto e infallibile per garantire trasparenza, efficienza e abbattere i costi. Era il rimedio per eccellenza, il fine a cui ambire ad ogni costo. Proprio come un dogma, il codice risentita dell’assunto per cui: più competizione, migliore il risultato. Oggi, però, l’esperienza quotidiana delle amministrazioni e le decisioni dei giudici ci hanno condotto ad un ripensamento sostanziale della concorrenza, poi tipizzato nel d.lgs. 36/2023, con la finalità di “demitizzare” questo concetto, riportandolo da idolo a strumento. Il punto non è svalutare la competizione, ma semplicemente capirne i limiti e accettare che non è sempre l’unico, né il più importante, obiettivo da perseguire.
Il primo grande ridimensionamento riguarda la corsa alla massima partecipazione. Il vecchio ideale era quello di avere il maggior numero possibile di offerte. Oggi, si è capito che spalancare le porte a tutti può essere controproducente per l’Amministrazione. Infatti, l’art. 1 c. 2 del d.lgs. 36/2023 si premura di specificare che la concorrenza è funzionale al risultato. Questo significa che, la stessa dovrà essere garantita, perseguita e massimizzata ogni qualvolta e nella misura in cui ciò integri e massimizzi il risultato del conseguimento della migliore prestazione esistente sul mercato, al prezzo più conveniente, ed in termini di massima tempestività.
Il Codice, infatti, concede sempre più spazio alle Stazioni Appaltanti per essere selettive. Si può e si deve esigere il possesso di requisiti tecnici e finanziari molto rigidi. Se un appalto è delicato (pensiamo, ad esempio, a un’opera ad alta tecnologia), è giusto che l’ente pubblico cerchi un’élite di concorrenti davvero qualificati. L’obiettivo non è più riempire la platea, ma assicurarsi di avere in gara i migliori, spostando l’attenzione dalla quantità di partecipanti alla qualità della competizione.
Un altro precipitato della demitizzazione della concorrenza è la possibilità di ricorrere a modelli di approvvigionamento delle prestazioni che non implichino l’esternalizzazione della prestazione. Se infatti una prestazione è meglio conseguibile tramite il ricorso all’autoproduzione, l’autonomia decisionale dell’Ente si può spingere fino alla scelta di un affidamento diretto in house. In questo senso il codice, quindi, intende parificare anche i modelli di approvvigionamento della prestazione, non potendoli su un piano “regola” (l’esternalizzazione) “eccezione” (l’autoproduzione) ma come due opzioni parimenti valevoli, la cui scelta, rimessa all’Ente, si fonda unicamente sull’obiettivo di conseguire miglior perseguimento dell’interesse pubblico. Se non altro, questa grande novità, che si deduce dalla rinnovata disciplina dell’in house si pone maggiormente in linea con i dicta dell’Unione Europea, pur essendo storicamente promotrice della concorrenza, ma altrettanto sostenitrice del principio per cui le autorità possono liberamente organizzare l’esecuzione dei propri lavori o servizi.
In definitiva, la lezione è chiara: la concorrenza negli appalti non è una bacchetta magica. È uno strumento potente che deve essere utilizzato in modo intelligente e bilanciato. Non dobbiamo più chiederci “Come possiamo avere più concorrenza?”, ma piuttosto “Qual è il modo migliore per raggiungere un risultato efficiente e di qualità?”. Se questo richiede una gara più ristretta, ma con imprese più qualificate, o se impone una pausa per garantire la continuità dei servizi, allora è il momento di mettere da parte il mito e abbracciare il buon senso amministrativo.
A cura di Avv. Alessia Dini
