Il Tar della Toscana, Sentenza n. 01879/2025 del 21/11/2025, ribadisce che, nel regime transitorio regolato dall’art. 49 della L. 247/2012, il voto numerico attribuito alle prove scritte dell’esame di abilitazione forense costituisce motivazione sufficiente e sintetizza il giudizio tecnico discrezionale della commissione, senza necessità di ulteriori annotazioni o spiegazioni. Non sussiste l’obbligo di verbalizzare separatamente i voti dei singoli commissari, potendo il voto formarsi collegialmente.
a cura dello Studio Legale Avv. Mauro Montini
Il voto numerico , nelle prove scritte dell’esame di avvocato, basta ed avanza (almeno durante il regime transitorio)
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