a cura dello Studio Legale Avv. Mauro Montini

rapporto di lavoro, selezione

Il rapporto di lavoro dei collaboratore ed esperto linguistico-cel è soggetto alle regole del solo diritto comune?

La Corte di Appello di Firenze, con sentenza del 7 settembre 2025 n. 179, sottolinea come “Il rapporto di lavoro dei CEL, per quanto definito di diritto privato dall’art. 4 D.L. n. 120/1995 convertito nella L. n. 236/1995, configura una disciplina peculiare delle istituzioni universitarie, che, se non perfettamente omologabile a quella del pubblico impiego, neppure può esserlo a quella del rapporto di lavoro subordinato, come declinato nel regime dell’autonomia privata”. Orbene, muovendo da tale assunto, si conclude che la fase antecedente alla stipula del rapporto di lavoro risulta disciplinata, per previsione di legge speciale, dalle norme che regolano i concorsi pubblici (e dai principi conseguenti circa gli effetti dei vizi della procedura concorsuale pubblica) e ricomprende l’istituto della decadenza di cui ai sensi dell’art. 127 comma 1 lett. d) DPR. n. 3/1957, che ricorre quando l’impiego sia stato conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile, costituiti da diversi eterogeni fatti presupposti, connotati da gravità oggettiva, dal reato di falso, alle invalidità documentali insanabili (così la definizione di Corte Cost n. 329/2007)”. Il tutto con la conseguenza che, seppure il ricorrente non risulti aver commesso il reato di falso nell’indicazione dei titoli utilizzati per partecipare alla selezione, nondimeno “il fatto della non veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive, che ricorre nella fattispecie in esame, come ammesso dalla stessa appellante, rileva e comporta la decadenza del dichiarante “dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiere”, ai sensi dell’art. 75 D.P.R. n. 445/2000, per il solo fatto oggettivo della falsità, come avviene nella decadenza ex 127 comma 1 lett. d) DPR. n. 3/1957”.

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