La Suprema Corte di cassazione, con ordinanza dell’11.10.2025 n. 27242, conferma che, in caso di abusiva successione di contratti a tempo determinato, la successiva stabilizzazione a tempo indeterminato, presso lo stesso ente che ha intrattenuto i rapporti di lavoro a termine, soddisfa la tutela del lavoratore solo se è la diretta e immediata conseguenza dell’abuso contrattuale e assuma, quindi, la forma e la sostanza di misura adeguata e satisfattiva in attuazione della clausola 5 dell’Accordo Quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE come interpretata dalla Corte di Giustizia. In assenza di un rapporto immediato di causa-effetto tra abuso e stabilizzazione (ad esempio tramite concorso ordinario, ovvero anche interamente riservato, o semplice diritto di precedenza), il lavoratore mantiene il diritto al risarcimento del danno ex art. 36 D. Lgs. n. 165 del 2001.
a cura dello Studio Legale Avv. Mauro Montini
danno, precario, risarcimento
Il precario pubblico, poi immesso in ruolo dal suo datore di lavoro a seguito di un procedura selettiva, ha diritto al risarcimento del “danno comunitario” ex art. 36 d. lgs. n. 165 del 2001?
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