L’affidamento riposto da un privato nella legittimità di atti amministrativi in linea di principio, anche se giustificabile – e in tal senso legittimo -, non è idoneo di per sé solo a giustificare il mantenimento in vita di atti amministrativi illegittimi: l’unica eccezione a tale principio è enunciata nell’art. 21 nonies della L. n. 241/90, che preclude l’annullamento di un atto illegittimo trascorso un determinato termine, salvo che non ricorrano le particolari circostanze indicate nel comma 2 bis (false rappresentazioni dei fatti o di dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell’atto di notorietà false o mendaci per effetto di condotte costituenti reato, accertate con sentenza passata in giudicato), in presenza delle quali l’atto amministrativo illegittimo è annullabile in ogni tempo: il termine in questione, nella versione della norma vigente all’atto dell’adozione degli atti impugnati era di 18 mesi, termine ridotto a 12 mesi dall’art. 63 del D.L. n. 77/2012, convertito con la legge n. 108/2021. La ragione per cui non si può far luogo ad annullamento di un atto amministrativo, ancorché illegittimo, trascorso un determinato periodo di tempo risiede, precisamente, nell’esigenza di tutelare l’affidamento riposto dal privato sulla legittimità dell’atto, che si presume assistito da legittimità. Come chiarito dal Consiglio di Stato, Sez. VI, Sent. 30.11.2023 n. 10335, l’affidamento viene tutelato solo quando sia stato qualificato dalla precedente adozione di un atto illegittimo, che abbia ampliato la sfera giuridica del destinatario, e comunque solo dopo che sia trascorso il sopra indicato periodo di tempo: durante i primi 12/18 mesi, dalla adozione dell’atto illegittimo, il legislatore ritiene recessivo l’affidamento del privato e preminente l’interesse pubblico all’annullamento. Anche in materia edilizia, in particolare, la lesione dell’affidamento ha ricevuto un limitato riconoscimento, in connessione con l’annullamento di un titolo edilizio precedentemente rilasciato: ma anche in tal caso, salvo che non sia decorso il termine previsto dalla legge, tale affidamento riceve tutela solo in via indiretta, ovvero imponendo un onere di motivazione rafforzata (cfr. Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 8/2017).
a cura dello Studio Legale Avv. Mauro Montini
edilizia
Il legittimo affidamento del privato in materia edilizia
Condividi questo articolo
Articoli correlati
17 Dicembre 2025
Il T.A.R. Umbria ha affermato che non può essere accolta una richiesta di risarcimento del danno per occupazione temporanea senza titolo di un immobile da parte dell’Amministrazione, fino a quando quest’ultima non si sia pronunciata [...]
12 Dicembre 2025
Il T.r.g.a. Bolzano 30 settembre 2025, n. 250 ha stabilito che il furto di merce commesso in un’area di servizio da parte di una persona che sta rientrando da un evento sportivo (nella fattispecie, un [...]
Quesiti pratici
Per domande specifiche o questioni di carattere individuale, ti invitiamo a contattare direttamente lo Studio Legale Avv. Mauro Montini.
