Due recenti sentenze della Corte di cassazione (cfr. Cass., sez. Lav., 16/08/2025 n.23372 e Cass., Sez. Lav., 2 febbraio 2025, n. 2479) impongono alcune riflessioni su uno degli strumenti che l’ordinamento pone a fondamento delle prerogative delle organizzazioni sindacali: il ricorso per condotta antinsindacale ex art. 28 della legge n. 300 del 1970.
Infatti, in entrambe le controversie, assume un rilievo decisivo il trascorrere del tempo ed il consolidarsi degli effetti connessi agli atti di cui si lamentava il carattere antisindacale specie laddove tali atti abbiano inciso su una molteplicità di rapporti di lavoro e il loro contenuto non sia mai stato messo in discussione dai singoli lavoratori che ne hanno subito gli effetti applicativi.
Al di là dalle tematiche, concrete e di indubbio valore, affrontate da entrambe le sentenze, con riflessi che involgono persino l’autonomia legislativa regionale e le tutele possibili a fronte di discipline legislative affette da una possibile (ed anzi probabile) illegittimità costituzionale, il punto che qui interessa analizzare è tuttavia un altro.
Tali arresti richiamano, difatti, le organizzazioni sindacali ad essere consapevoli che «il trascorrere del tempo, unito al consolidarsi delle modifiche dei rapporti di lavoro realizzate nonostante la violazione delle regole sulla partecipazione del sindacato, non può … essere dato irrilevante» (così Cass., Sez. Lav., 2 febbraio 2025, n. 2479).
Di conseguenza, a meno di non volersi accontentare di una sorta di “vittoria di bandiera” ovvero di ottenere una sentenza meramente dichiarativa dell’intervenuta violazione delle regole sindacali, confidando che la pronunzia possa servire, se non altro, ad evitare il ripetersi di futuri comportamenti prevaricatori (così, ancora Cass. 2479/2025), è evidente che questo orientamento giurisprudenziale non solo indebolisce notevolmente lo strumento del ricorso per condotta antisindacale ma impone alle organizzazioni sindacali di coordinare siffatte iniziative con altre che coinvolgano direttamente i lavoratori, i quali dovrebbero, di pari passo, rivendicare i diritti conculcati dagli atti ritenuti illegittimi sul piano sindacale.
E’ paradigmatico il caso affrontato da Cass., sez. Lav., 16/08/2025 n.23372 che concerneva l’intervenuta decurtazione del 10% (ad opera di due leggi regionali e di successivi accordi decentrati attuativi) dei fondi destinati al finanziamento del trattamento accessorio della dirigenza regionale traslati a tutto favore del personale del Comparto.
Invero, se «quanto regolato sulla base degli accordi del 2014 e 2015 qui in questione risulta ormai consolidato sul piano lavoristico» e se, in questo caso neppure risulta possibile la pur limitata tutela dichiarativa o inibitoria per il futuro, atteso che «dall’insieme della normativa regionale del 2014 e del 2015, emerge che quella traslazione di risorse non poteva che riguardare il 10 % stabilito per il 2014 e l’ulteriore quota del 10 % stabilita per il 2015, sicché qui non vengono in considerazione comportamenti futuri, potenzialmente da inibire; ne deriva che manca anche da questo punto di vista un percepibile interesse che giustifichi la tutela inibitoria» (Cass., sez. Lav., 16/08/2025 n. 23372), in sostanza, per essere efficace, l’azione sindacale dovrebbe, in questi casi, coordinarsi con la tutela dei diritti dei singoli lavoratori.
In altri termini, parallelamente ai ricorsi per condotta antisindacale, si sarebbero dovuti avviare contenziosi specifici (anche in forma collettiva) che coinvolgessero i dirigenti regionali, che avrebbero dovuto rivendicare i diritti di credito (anche a titolo di perdita di chance ad una maggiore retribuzione di risultato) incisi dall’illegittima traslazione di parte dei fondi del loro trattamento accessorio a favore di quelli destinati al personale del Comparto.
In questo modo, a fronte di atti che hanno una valenza che va oltre le relazioni sindacali, per involgere ad esempio la retribuzione erogata ai dipendenti ovvero l’articolazione organizzativa dei singoli enti ovvero ancora gli incarichi di responsabilità conferiti su tale base, sembrerebbe possibile recuperare una maggiore effettività della tutela sindacale.
Si perverrebbe così ad un approccio giurisdizionale integrato che potrebbe consentire di neutralizzare quella sorta di sanatoria di fatto legata solo al mero trascorrere del tempo che scaturisce dalle sentenze qui commentate.
Infatti, in mancanza di tale sinergia di tutele, quella sindacale rischia di scivolare in una dimensione minoritaria e recessiva soggetta ad una sorta di “ragione di stato” che impedirebbe di incidere sugli altri e diversi rapporti giuridici che fossero nel frattempo sorti e si fossero consolidati.
a cura dello Studio Legale Avv. Mauro Montini
dirigenza, retribuzione
Il fattore tempo nei giudizi per condotta antisindacale
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