Il T.r.g.a. Bolzano 30 settembre 2025, n. 250 ha stabilito che il furto di merce commesso in un’area di servizio da parte di una persona che sta rientrando da un evento sportivo (nella fattispecie, un incontro di hockey) non rientra tra le condizioni che legittimano l’emissione del DASPO (Divieto di Accesso alle manifestazioni Sportive). La misura può essere adottata solo in casi tassativamente previsti dalla legge (art. 6, L. 401/1989), che sono incentrati su condotte violente contro persone o cose o comunque finalizzate a partecipare attivamente a episodi di violenza, minaccia o intimidazione che mettano in pericolo l’ordine pubblico. Il reato di furto, pur essendo punibile penalmente, non integra i presupposti specifici previsti per il DASPO.
a cura dello Studio Legale Avv. Mauro Montini
Il Daspo è applicabile solo a fattispecie limitate e tassative
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