La Suprema Corte, con almeno due ordinanze del 10.10.2025 nn. 27189 e 27192, afferma che “la configurazione del lavoro dirigenziale pubblico a termine come forma eccezionale rispetto al rapporto a tempo indeterminato ha il naturale effetto di far rientrare appieno la fattispecie nel contesto della disciplina vincolistica eurounitaria finalizzata ad evitare la reiterazione abusiva dei rapporti a termine, onde contrastare la precarizzazione”. In altre parole itema di pubblico impiego privatizzato, la disciplina degli incarichi dirigenziali a termine ai sensi dell’art. 19, comma 6, D.Lgs. n. 165/2001 deve essere interpretata alla luce della direttiva europea 1999/70/CE e del principio costituzionale dell’accesso all’impiego pubblico mediante concorso. Il rinnovo degli incarichi, superati i limiti massimi triennali o quinquennali, non può essere disposto, nemmeno attribuendo incarichi diversi che riguardino l’attività ordinaria dell’ente. In caso di reiterazione illegittima di rapporti a termine, il dirigente ha diritto al risarcimento del danno comunitario, da liquidarsi secondo i criteri della normativa nazionale, salva la prova di un maggior pregiudizio sofferto da parte del dirigente precario.
a cura dello Studio Legale Avv. Mauro Montini
danno, precario, risarcimento
I dirigenti pubblici a tempo determinato sono soggetti alla direttiva 1999/70/ce sui contratti a termine
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