Il TAR di Trento, con sentenza del 26 marzo 2025, delinea i confini del giudizio amministrativo di ottemperanza quando abbia ad oggetto la richiesta della esecuzione di una sentenza del Giudice del Lavoro avente ad oggetto un facere della pubblica amministrazione. Si afferma, difatti, che “L’ottemperanza innanzi al giudice amministrativo di sentenze definitive del giudice civile secondo quanto previsto dall’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm., può essere richiesta al fine di ottenere l’adempimento dell’obbligo dell’Amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato e, quindi, per dare esecuzione a specifiche statuizioni rimaste non eseguite, ma, come afferma costantemente la giurisprudenza, l’ottemperanza non può essere chiesta “anche per introdurre nuove questioni di cognizione che sono riservate alla giurisdizione del giudice ordinario, dovendo, infatti, ritenersi precluso al giudice amministrativo, investito dell’ottemperanza, effettuare nuove valutazioni in fatto e in diritto su questioni che non sono state specificamente dedotte o trattate nel giudizio definito con la sentenza del giudice civile da ottemperare, la cui cognizione, nel caso di perdurante contrasto fra le parti, spetta al giudice ordinario” (in questi termini T.A.R. Puglia, Bari, Sez. I, 16 luglio 2024, n. 850; nello stesso senso cfr. anche Consiglio di Stato, Sez. II, 17 aprile 2024, n. 3497; T.A.R. Campania, Salerno, Sez. III, 22 marzo 2024, n. 706; T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. II, 12 ottobre 2023, n. 2308)”. E prosegue in modo convincente il TAR di Trento “Si tratta di principi affermati anche in un caso che presenta delle analogie rispetto a quello in esame, in cui era stata chiesta l’ottemperanza di una sentenza del giudice civile che aveva affermato l’illegittimità di un trasferimento, con disapplicazione del provvedimento che lo aveva disposto, chiedendo di accertare nel giudizio di ottemperanza il demansionamento e la lesione alla professionalità successiva al giudicato. Anche in quella sede il Collegio ha osservato come “la questione prospettata relativa al potenziale demansionamento del ricorrente esuli dalla giurisdizione dell’adito giudice amministrativo atteso che ‘il giudice amministrativo dell’ottemperanza, a fronte di statuizioni giudiziali rese dal giudice civile, in funzione di giudice del lavoro, deve svolgere un’attività meramente esecutiva senza possibilità di integrare la sentenza civile, né quella di effettuare accertamenti di merito, tipici del giudizio di cognizione, dovendosi limitare all’accertamento dell’esistenza di un comportamento omissivo od elusivo e all’attuazione del disposto della pronuncia del giudice civile passata in giudicato e trovando in esso un limite invalicabile. Nel giudizio di ottemperanza a sentenze di un giudice appartenente ad altro ordine giurisdizionale, il giudice dell’esecuzione deve, difatti, limitarsi ad usare poteri sostitutivi di «stretta esecuzione», in quanto l’esercizio dei poteri di attuazione che modificassero il giudicato verrebbe ad incidere su situazioni soggettive estranee all’ambito della sua giurisdizione. In particolare, il giudice amministrativo, qualora gli si riconoscesse una cognitio piena, con possibilità di modificare ed integrare la sentenza del giudice ordinario in materia di lavoro alle dipendenze delle P.A., recupererebbe attraverso il giudizio di ottemperanza il ceduto sindacato sul rapporto di pubblico impiego, ove difetta di giurisdizione’ (v. T.a.r. Campania – Napoli, sez. IV 10/4/2014, n. 2041)” (in questi termini T.A.R. Sicilia, Palermo, Sez. II, 16 dicembre 2016, n. 3004)”.
a cura dello Studio Legale Avv. Mauro Montini
demansionamento, trasferimento
Giudizio di ottemperanza del giudice amministrativo su sentenza del giudice ordinario in tema di mansioni
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