l Tribunale di Firenze, nell’ordinanza del 4 novembre 2024, già oggetto di una precedente news, si confronta anche con un’altra problematica che sorge spesso in occasione di un recesso conseguente alla falsa attestazione del possesso di determinato titoli da parte di un lavoratore pubblico in occasione dei meccanismi assuzionali.
Si afferma difatti che, in siffatte ipotesi, “non sembrano venire in rilievo, nella fattispecie, le previsioni di cui agli artt. 55 e ss. D.lgs. 165/2001.A tal proposito, si rammenta che, in tema di accesso al pubblico impiego, la decadenza del dichiarante “dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera“, ai sensi dell’art. 75 del d.P.R. n. 445 del 2000, si verifica ogniqualvolta, in assenza della falsa dichiarazione, l’impiego non sarebbe stato ottenuto, ossia nei casi in cui l’inclusione nella graduatoria concorsuale o selettiva sia diretta conseguenza del mendacio; ne consegue che la decadenza in questione – risolvendosi in un vizio genetico del contratto, ossia nella nullità dello stesso – va apprezzata in termini di rifiuto dell’amministrazione di continuare a dare esecuzione al rapporto di lavoro, del quale, pertanto, non si potrà tener conto ai fini di successive assunzioni o avanzamenti di carriera. (Nella specie, nella sentenza di merito era stato ritenuto che l’accertamento della falsità ideologica dell’autocertificazione, attestante la esistenza del titolo necessario alla inclusione della lavoratrice nelle graduatorie per il personale ATA relative al triennio 2005/2008, non si riverberasse anche sulla procedura inerente le graduatorie per il successivo triennio 2008/2011; la S.C., nel cassare la predetta sentenza, ha affermato che i rapporti di lavoro svoltisi nella vigenza della graduatoria nella quale la lavoratrice era stata inclusa solo grazie alla dichiarazione mendace non potessero essere in alcun modo valutati ai fini dell’attribuzione dei punteggi; v. Cass. Sez. L-, Ordinanza n. 22673 del 19/10/2020 (Rv. 659259 – 01)”.