a cura dello Studio Legale Avv. Mauro Montini

contrattazione collettiva, genere, rapporto di lavoro, sanità, sospensione

Dirigenti sanitari e incarichi a termine: l’aspettativa è un diritto, non una scelta dell’ente

La Corte di Cassazione, con una recente pronuncia ottenuta da questo studio legale (cfr. Cass., Sez. Lav., 9 giugno 2026 n. 18657), interviene, a quel che consta per la prima volta, riconoscendo il diritto pieno e incondizionato all’aspettativa del dirigente sanitario che, nel corso del rapporto di lavoro, ottenga un incarico a tempo determinato in altro ente.
La pronuncia, seppure resa con riferimento all’ambito della disciplina della contrattazione collettiva relativa agli anni 1996/2018, mantiene una sua rilevanza visto che la materia non è stata incisa dai contratti collettivi più recenti intervenuti negli anni 2019-2026 che l’hanno fatta espressamente salva.
In particolare, nell’operare una ricostruzione del quadro regolatorio dell’epoca ma con riflessi che hanno evidenti ricadute concrete anche all’attualità, la Suprema Corte si pone come un vero e proprio monito nei confronti delle diffuse prassi applicative degli enti del SSN che tendevano, nella sostanza, a disapplicare la chiara disciplina:
• dell’art.16, comma 11, del CCNL della Dirigenza Medica e Veterinaria del 5/12/1996;
• dell’art. 1 del CCNL della Dirigenza Medica e Veterinaria del 3/11/2005;
• e soprattutto dell’art. 10, comma 8, del CCNL della Dirigenza Medica e Veterinaria del 10/2/2004, come integrato dall’art. 24 del CCNL del 3/11/2005.
Invero, seppure il tenore letterale delle clausole risultasse piuttosto chiaro e seppure in tal senso fossero anche talune indicazioni dell’ARAN, la prassi era decisamente nel senso di ritenere che, anche in caso di altro incarico a tempo determinato in altro ente del SSN, il dirigente medico (o sanitario in genere) fosse comunque soggetto alla valutazione discrezionale del proprio ente il quale era quindi libero di negare l’aspettativa, costringendo il dirigente sanitario a scegliere fra il rimanere dov’era o dimettersi sia pure per un incarico a termine.
L’ordinanza della Suprema Corte, che peraltro recepisce e consacra un orientamento che si veniva formando anche presso i giudici di merito (cfr. Tribunale di Brescia, Sez. Lav.,10 febbraio 2026 n. 1196/2025; Corte di Appello di Roma, sez. Lav., 9 dicembre 2025 n. 3681 ; Trib. Tivoli, Sez. Lav 23.02.2026 n. 1), fa finalmente chiarezza dell’ambìto applicativo della disposizione.
Si afferma, difatti, che:
«quantomeno dalla vigenza del CCNL 2004, la distinzione tra l’aspettativa a concessione “facoltativa” prevista dal primo comma per generiche esigenze personali e familiari, e quella “a concessione obbligata” prevista per i casi tipizzati dal comma 8, trova fondamento univoco sul piano letterale, logico-sistemico, e per essi, della plausibile intenzione delle Parti Sociali. Il fatto che nelle tornate contrattuali siano intervenute modifiche anche quanto ai termini di durata delle aspettative non consente di neutralizzare le evidenze esegetiche dei mutamenti intervenuti anche quanto al regime obbligatorio o discrezionale delle “concessioni”. Né a diverse conclusioni può addivenirsi in ragione del perpetuarsi dell’uso del termine “concessione”, che appartiene all’uso normativo di tutti i provvedimenti autorizzatori della sospensione del rapporto a domanda, e si trova usato nel contratto anche per casi in cui la “concessione” è chiaramente dovuta per legge; né in ragione della mancata formale abrogazione dell’art.1 del CCNL 9 agosto 1997, chiaramente determinata dall’originario inserimento dell’aspettativa per rapporto a termine con terzi nella disciplina dei rapporti a termine, superata già dal contratto successivo da discipline dell’aspettativa comprensive dello stesso istituto, ultima delle quali quella del 2004, la quale, come correttamente affermato dalla Corte territoriale, non può che trovare applicazione ratione temporis. L’invocazione in senso contrario di Cass. n. 4878/2015 non risulta pertinente, venendo lì in considerazione le regole dettate in materia dal Contratto Sanità per il personale non dirigenziale, che seguì dinamiche parzialmente simili ma non assimilabili sia per lettera che per ratio».
In conclusione, seppure il contenzioso appena conclusosi confermi come non sia semplice navigare nei mari dell’ordinamento giuridico dei dipendenti pubblici, è davvero possibile affermare con nettezza che i dirigenti sanitari, che dovessero vedersi rigettare le proprie istanza di collocazione in aspettativa per incarichi a termini presso altri enti del SSN, hanno adesso un argomento di decisa rilevanza per insorgere nei confronti delle loro aziende.

A cura di Avv. Mauro Montini

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