Tra le principali novità del c.d. Collegato Lavoro 2024 segnaliamo il c. 7-bis dell’art. 26 del D.Lgs. n. 151/2015, secondo il quale – in caso di assenza ingiustificata del lavoratore protratta oltre il termine previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro applicato al rapporto di lavoro o, in mancanza di previsione contrattuale, superiore a quindici giorni – il datore di lavoro ne dà comunicazione all’Ispettorato nazionale del lavoro, che può verificare la veridicità della comunicazione medesima.
Il rapporto di lavoro si intende risolto per volontà del lavoratore, salvo che quest’ultimo dimostri l’impossibilità, per causa di forza maggiore o per fatto imputabile al datore di lavoro, di comunicare i motivi che giustificano la sua assenza.
In tal modo il legislatore ha offerto al datore di lavoro la possibilità, in caso di assenza ingiustificata del dipendente, di evitare gli oneri del licenziamento, quali ad esempio il pagamento del c.d. ticket Naspi, ma la scelta di ricorrere allo strumento introdotto dalla riforma comporta che il medesimo debba poi attendere gli esiti degli accertamenti dell’Ispettorato e l’eventuale iniziativa del lavoratore volta a dimostrare l’impossibilità di comunicare i motivi della propria assenza.
a cura dello Studio Legale Avv. Mauro Montini
dipendente, licenziamento, rapporto di lavoro
Dimissioni per fatti concludenti
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