A seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 148 del 2024, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale degli artt. 230-bis, comma 3, e 230-ter c.c., nella parte in cui non prevedevano, per il convivente di fatto, tutele equivalenti a quelle riconosciute al coniuge e ai parenti, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione – chiamate a pronunciarsi in tema di impresa familiare – hanno affermato che, ove risulti un apporto effettivo e continuativo del convivente all’impresa familiare, l’esclusione del medesimo dalla qualifica di “familiare” è illegittima.
Alla luce di tale, principio, pertanto, la sentenza impugnata è stata cassata con rinvio al Giudice di merito, che dovrà appunto effettuare l’accertamento in concreto circa l’effettività e la continuatività dell’apporto lavorativo della convivente nell’impresa familiare.
a cura dello Studio Legale Avv. Mauro Montini
Convivente di fatto e impresa familiare
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