a cura dello Studio Legale Avv. Mauro Montini

gara, trasferimento

Chiamata dei professori nelle università: il docente abilitato, ma gia’ in servizio all’estero come ordinario, può prendere parte ad una procedura riservata ai docenti abilitati?

Il TAR della Toscana, con sentenza del 05/05/2025 n. 805, si interroga sull’esatto ambito applicativo dell’art. 18, comma 4-ter, della legge n. 240 del 2010, secondo cui: “Ciascuna università, nell’ambito della programmazione triennale, vincola le risorse corrispondenti ad almeno un quinto dei posti disponibili di professore di prima fascia alla chiamata di studiosi in possesso dell’abilitazione per il gruppo scientifico-disciplinare. A tali procedimenti non sono ammessi a partecipare i professori di prima fascia già in servizio. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano alle Scuole superiori a ordinamento speciale”. Era, difatti, accaduto che un docente abilitato, ma in servizio presso un’università estera in posizione equiparabile a quella di un professore ordinario, fosse stato escluso dalla procedura indetta dall’Università di ****.
Orbene, il Giudice amministrativo, dopo aver diffusamente richiamato il cd. “dossier sul d.d.l. A.S. 564, di conversione del citato d.l. 13/2023, al Senato della Repubblica” afferma innanzitutto che “La ratio dell’art. 18, comma 4-ter, della legge 240 del 2010 è dunque, in sintesi, quella di voler garantire una quota di concorsi dedicata alla progressione verticale della carriera, separata dalle procedure orizzontali di mero trasferimento e riservata a chi è in possesso della abilitazione scientifica nazionale ma non ha ancora raggiunto il grado di professore di prima fascia”. Sicché, muovendo da tale premessa e pur nella consapevolezza della opinabilità del tema, conclude che l’esclusione fosse legittima, atteso che “il comma 4-ter dell’art. 18 della legge n. 240 del 2010, disponendo espressamente che “A tali procedimenti non sono ammessi a partecipare i professori di prima fascia già in servizio” appare chiaro e non interpretabile in modo diverso dal suo significato letterale, questo inequivocabile nel senso che condizione necessaria al fine della partecipazione alla procedura selettiva in oggetto sia quella di non essere già in servizio quali professori di prima fascia. Il fatto che detta previsione non aggiunga alcuna deroga in riferimento a settori concorsuali diversi da quello del posto messo a bando, rende palese e indubbio il significato delle parole utilizzate dal legislatore, nel senso di escludere dalla procedura in parola tutti coloro che al momento della presentazione della domanda ricoprono già il ruolo di professore di prima fascia a prescindere dal settore dell’insegnamento. L’interpretazione additiva proposta dal ricorrente nel senso di far dire alla norma che l’esclusione riguarderebbe solo i professori di prima fascia “in servizio nel medesimo settore concorsuale o in settori del medesimo macrosettore” non trova quindi alcun appiglio normativo nè, come si vedrà, logico-interpretativo. Si tratta infatti, come visto anche alla luce dei lavori preparatori, di una forma del tutto peculiare di reclutamento introdotta in attuazione delle misure programmatiche di cui al PNNR “volta a promuovere i migliori giovani ricercatori già in possesso dell’abilitazione scientifica alle funzioni di professore di prima fascia, consentendo alle università di “puntare” su di loro, facendo un investimento di lungo periodo sul reclutamento al massimo livello della carriera universitaria”. La ratio della norma è dunque quella di riequilibrare ed aprire, in favore di giovani studiosi, l’accesso al ruolo di professore di prima fascia mediante procedure selettive che prevedono quale requisito il possesso dell’abilitazione scientifica, ma che anche e contestualmente sono riservate a coloro che non prestano già servizio nel citato ruolo (come i professori associati ed i ricercatori). La semplice appartenenza al ruolo di professore di prima fascia è dunque di per sé ostativa alla partecipazione a tale tipo di procedura di chiamata, come espressamente previsto anche dal bando al quale ha partecipato il pro ****”.

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