Interessante la recente pronuncia del Tribunale di Milano che ha disapplicato per contrarietà al diritto dell’Unione europea (ed in particolare al principio di non discriminazione dei lavoratori a termine rispetto ai lavoratori a tempo indeterminato) la disposizione del Jobs act, secondo la quale ai lavoratori assunti con contratto a termine prima dell’entrata in vigore di detta normativa e stabilizzati successivamente si applicano le tutele crescenti e non l’art. 18 dello Statuto dei Lavoratori.
Il giudice di merito, peraltro, è pervenuto a detta conclusione, nonostante che la Corte di giustizia Ue investita della questione non abbia ravvisato alcun contrasto tra normativa nazionale ed il diritto europeo.
Ciò in quanto, secondo il Tribunale di Milano, quella della Corte è una statuizione “di principio”, che rimette al giudice nazionale il dovere di effettuare “accertamenti in concreto” volti a valutare l’effettiva conformità, in ogni singolo caso, della norma interna con il diritto della Ue.
a cura dello Studio Legale Avv. Mauro Montini
Articolo 18 o tutele crescenti?
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